Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 58

Rinnovo dell'appalto e della gestione.

In vigore dal 16 ago 1980
L'Ispettorato compartimentale, alla scadenza può rinnovare direttamente allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi l'appalto o la gestione della rivendita.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-58

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo