Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 61

Commissione centrale per la determinazione dei sopracanoni e per i pareri in materia di rivendite.

In vigore dal 6 gen 1959
La Commissione di cui al precedente articolo viene nominata con decreto del Ministro per le finanze. Essa è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo ed è composta da due funzionari amministrativi con qualifica non inferiore ad ispettore superiore. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto. La Commissione di cui innanzi è chiamata ad esprimere il suo parere anche su questioni di massima in materia di rivendite. In quest'ultimo caso fa parte di essa in rappresentante dell'Associazione nazionale dei rivenditori che conti il maggior numero di iscritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-61

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