Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 66
Gerenza provvisoria.
In vigore dal 6 gen 1959
La persona prescelta dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria della rivendita deve essere in possesso dei requisiti personali per la gestione e deve disporre dello stesso locale già sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
L'incarico ha natura del tutto precaria, revocabile in ogni tempo, e non conferisce alcun diritto per l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-66