Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 67
Atto di obbligazione.
In vigore dal 6 gen 1959
Tutti i rivenditori di generi di monopolio, che non gestiscano l'esercizio in forza di regolare contratto di appalto, devono sottoscrivere apposito atto di obbligazione che li impegni all'osservanza dei loro doveri.
Tali atti di obbligazione, da registrarsi ai fini fiscali, sono accettati dall'Ispettorato compartimentale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-67