Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 63
Gestione personale delle rivendite.
In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite comunque assegnate, salvo le eccezioni di cui appresso, debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari.
A tal fine si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilità in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.
Il servizio di vendita al pubblico può essere affidato ad un coadiutore e ad uno o più assistenti ai sensi dell'.
Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:
1) i grandi invalidi di guerra e categorie equiparate per legge provvisti di assegno di superinvalidità;
2) i ciechi civili.
Quando il rivenditore è dispensato dall'obbligo della gestione personale, questa può essere esercitata dal coadiutore all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale a gestire la rivendita in nome proprio, per conto del titolare.
Il coadiutore così autorizzato deve osservare la gestione personale e può, al pari del rivenditore, avvalersi di assistenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-63