Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 59
Liquidazione e pagamento dei canoni.
In vigore dal 6 gen 1959
Salvo quanto previsto dalla legge per il canone minimo, nella relativa liquidazione non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore.
I canoni devono essere pagati a rate anticipate con scadenze fissate dalla Direzione generale. In mancanza di tempestivo pagamento vengono di diritto imputate in conto canoni, e fino alla concorrenza del credito dell'Amministrazione, le somme che il debitore versa per il prelevamento dei generi.
Al pagamento dei canoni sono estese le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-59