Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 54
Patentini.
In vigore dal 5 apr 2025
I patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale.
Le relative licenze hanno una validità di quattro anni rinnovabili ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi.
Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all' della legge nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.
Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio, l'Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona.
I rapporti tra il gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti: in caso di controversia ciascuna delle parti può adire apposita Commissione costituita presso l'ispettorato compartimentale che agisce in veste di arbitro amichevole compositore.
La Commissione di cui innanzi è presieduta dal funzionario preposto allo Ispettorato compartimentale e si compone di un rappresentante dei tabaccai e di un rappresentante dei pubblici esercizi designati dalle rispettive Associazioni nazionali che contino il maggior numero di iscritti.
La decisione della Commissione ha effetto obbligatorio per le parti.
L'Ispettorato compartimentale può adottare a carico della parte che non esegua la decisione i provvedimenti disciplinari del caso, compresa la revoca del patentino.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2026.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-54