Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 50
Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti.
In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dello Ispettorato compartimentale:
a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
b) decorati al valor militare.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b).
Ai sensi dell' della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sarà preferito nell'ordine che segue:
1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti sarà formata dall'Ispettorato compartimentale che la notificherà a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sarà assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.
In caso di deserzione od infruttuosità del concorso è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-50