Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo IV
Art. 46
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia Pene pecuniarie disciplinari.
In vigore dal 6 gen 1959
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia
Pene pecuniarie disciplinari.
I provvedimenti previsti dagli della legge devono essere preceduti dalla contestazione fatta al magazziniere dall'Ispettorato compartimentale, degli addebiti con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
La decadenza dalla gestione e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinate sono adottate con motivato provvedimento dell'Ispettorato compartimentale; la disdetta e la revoca con motivato provvedimento della Direzione generale.
Resta salva la facoltà di disporre, nei casi più gravi, la immediata sospensione dal servizio del magazziniere.
La pena pecuniaria disciplinare dev'essere pagata dal magazziniere nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza viene prelevata dalle somme dovute per indennità di gestione ovvero dalla cauzione.
In questo caso il magazziniere deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.
La disdetta da parte del magazziniere o la rinunzia della reggenza deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il magazziniere è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinunzia da parte dell'Ispettorato che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-46