Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo IV

Art. 45

Cessazione dell'appalto e della reggenza provvisoria.

In vigore dal 6 gen 1959
Il contratto d'appalto del magazzino cessa: 1) per lo spirare del termine; 2) per morte del titolare; 3) per soppressione del magazzino; 4) per decadenza; 5) per disdetta da parte dell'Amministrazione; 6) per disdetta da parte del titolare; 7) per perdita dei requisiti di cui al terzo comma dell' della legge, per i magazzini appaltati mediante concorso. La reggenza del magazzino cessa per le cause di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7), per revoca o rinunzia, ovvero per la avvenuta stipulazione del contratto d'appalto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo