Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo IV
Art. 45
Cessazione dell'appalto e della reggenza provvisoria.
In vigore dal 6 gen 1959
Il contratto d'appalto del magazzino cessa:
1) per lo spirare del termine;
2) per morte del titolare;
3) per soppressione del magazzino;
4) per decadenza;
5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;
6) per disdetta da parte del titolare;
7) per perdita dei requisiti di cui al terzo comma dell' della legge, per i magazzini appaltati mediante concorso.
La reggenza del magazzino cessa per le cause di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7), per revoca o rinunzia, ovvero per la avvenuta stipulazione del contratto d'appalto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-45