Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 49

Vendita di altri articoli nelle rivendite di Stato.

In vigore dal 6 gen 1959
Nelle rivendite di Stato, oltre ai generi di monopolio possono essere venduti altri articoli autorizzati dall'Ispettorato compartimentale. Il gestore deve versarne i proventi nei modi stabiliti dalla Direzione generale, al deposito per la contabilizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-49

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