Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 49
Vendita di altri articoli nelle rivendite di Stato.
In vigore dal 6 gen 1959
Nelle rivendite di Stato, oltre ai generi di monopolio possono essere venduti altri articoli autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.
Il gestore deve versarne i proventi nei modi stabiliti dalla Direzione generale, al deposito per la contabilizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-49