Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 53

Istituzione delle rivendite speciali - Gestione

In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite speciali sono istituite dall'ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-53

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