Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 55
Pagamento dei generi di monopolio.
In vigore dal 6 gen 1959
I generi di monopolio sono pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto al prezzo di tariffa dedotti gli aggi e l'indennità per il trasporto sali ad essi spettanti.
Il pagamento dei generi deve essere effettuato seguendo il sistema di versamento prescritto dall'Amministrazione. È fatto divieto agli agenti della riscossione di consentire forme di pagamento diverse da quelle autorizzate.
Il rivenditore che trasgredisce alle prescrizioni di questo articolo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste, è tenuto senz'altro a versare subito nuovamente le somme da lui già corrisposte in modo irregolare.
Tali somme, trattenute a titolo di deposito in attesa che venga accertato l'effettivo danno subito dall'Amministrazione in dipendenza dell'infrazione commessa dal rivenditore, sono poi incamerate fino alla concorrenza del danno stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-55