Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 60
Sopracanoni. - Misura.
In vigore dal 6 gen 1959
Il sopracanone, per le rivendite appaltate mediante asta pubblica, è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara.
Per le rivendite di prima categoria, sia appaltate mediante contratto a trattativa privata sia in gerenza provvisoria, è determinato dalla Direzione generale su proposta della Commissione di cui all'.
La stessa procedura si applica per la determinazione del sopracanone per le rivendite speciali.
Il sopracanone di cui all' della legge è determinato con la medesima procedura. Esso deve essere pagato, di regola, in unica soluzione. Tuttavia l'Ispettorato compartimentale può consentirne la rateizzazione per un periodo massimo di due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-60