Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 64
Coadiutore od assistente del rivenditore.
In vigore dal 6 gen 1959
Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado.
Qualora l'entità del servizio lo richieda può essere permesso nella rivendita anche la presenza di assistenti per il servizio materiale di vendita. Per gli assistenti si prescinde dal limite minimo di età, compatibilmente con le norme in vigore sulla tutela del lavoro dei fanciulli.
L'assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, può sostituire il rivenditore durante le assenze dall'esercizio.
Il rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti.
Il coadiutore e gli assistenti sono nominati dall'Ispettorato compartimentale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-64