Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 69
Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite.
In vigore dal 6 gen 1959
L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell' della legge, è autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto è stabilito nei modi previsti dal precedente .
L'autorizzazione è subordinata alle condizioni:
a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilità da parte del cessionario del locale ove essa è ubicata risultino da atti aventi data certa;
b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.
L'assegnazione ha luogo a trattativa privata: per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione, se di seconda categoria o di rivendita speciale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendite che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-69