Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 72
Vendita dei prodotti.
In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.
L'Ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-72