Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 72

Vendita dei prodotti.

In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli. L'Ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-72

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo