Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 75

Prezzi di vendita al pubblico.

In vigore dal 6 gen 1959
I rivenditori debbono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono variare comunque in più od in meno tali prezzi. La vendita dei tabacchi nei locali indicati nell' della legge 17 luglio 1942, n. 907, può essere effettuata con l'aggiunta di un sopraprezzo entro il limite massimo determinato dalla Direzione generale. Il prezzo di vendita al pubblico stabilito dalla tariffa per i sali industriali e per il sale pastorizio si intende per merce nel deposito, sezione o magazzino di prelevamento. Quando il consumatore effettui l'acquisto presso le rivendite, presso i Consorzi agrari o enti o ditte autorizzate, deve corrispondere al venditore un compenso entro il limite che è stabilito dalla Direzione generale, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-75

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