Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 78

Trasferimento delle rivendite.

In vigore dal 6 gen 1959
Il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, nè sospenderne il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-78

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