Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 80
Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.
In vigore dal 25 mar 1988
I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio; nonché i relativi bollettari delle richieste, nonché l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-80