Art. 80 · Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 80

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Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.

In vigore dal 25 mar 1988
I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio; nonché i relativi bollettari delle richieste, nonché l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-80