Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 84

Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.

In vigore dal 6 gen 1959
I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi prescritti. È vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con qualità diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-84

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