Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 84
84 / 100Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.
In vigore dal 6 gen 1959
I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi prescritti.
È vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con qualità diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-84