Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 87
Distributori automatici di tabacchi.
In vigore dal 6 gen 1959
L'Amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire o consentire l'impianto e la gestione di distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini.
I rivenditori ai quali siano affidati apparecchi dell'Amministrazione hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di osservare le condizioni e le norme fissate dalla Direzione generale per tale servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-87