Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 87

Distributori automatici di tabacchi.

In vigore dal 6 gen 1959
L'Amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire o consentire l'impianto e la gestione di distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini. I rivenditori ai quali siano affidati apparecchi dell'Amministrazione hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di osservare le condizioni e le norme fissate dalla Direzione generale per tale servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-87

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo