Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 90
Repressione del contrabbando.
In vigore dal 6 gen 1959
Il rivenditore è obbligato ad avvisare l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando, anche se solo preordinata, della quale egli venisse a conoscenza.
Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine o sospette di tabacco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-90