Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 90

Repressione del contrabbando.

In vigore dal 6 gen 1959
Il rivenditore è obbligato ad avvisare l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando, anche se solo preordinata, della quale egli venisse a conoscenza. Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine o sospette di tabacco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-90

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