Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo VI
Art. 95
Incameramento della cauzione.
In vigore dal 6 gen 1959
L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.
Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-95