Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo VI

Art. 97

Ricorso gerarchico.

In vigore dal 6 gen 1959
Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti adottati dagli Ispettorati compartimentali ai sensi della legge e delle disposizioni contenute nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento deve pervenire al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni da quello della notificazione. Si considera utilmente presentato il ricorso che, rivolto al Ministro per le finanze, sia pervenuto, nel termine suddetto, all'Ispettorato compartimentale che ha emesso il provvedimento. L'Ispettorato lo trasmette, per il tramite della Direzione generale, al Ministero delle finanze, accompagnandolo con le proprie controdeduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-97

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