Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo VII

Art. 99

Corrispettivo per l'appalto e per la gestione dei magazzini di vendita. - Cauzioni.

In vigore dal 6 gen 1959
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà riveduto il corrispettivo dovuto ai gestori dei magazzini di vendita in gerenza provvisoria, per adeguarlo alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento. Per i magazzini appaltati l'adeguamento succitato sarà fatto alla scadenza del relativo contratto di appalto, ovvero in occasione della revisione del corrispettivo ai sensi dell' della legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei magazzini di vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, portandole alle misure stabilite dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-99

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