Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo VII
Art. 100
Commessi, coadiutori e rappresentanti, estranei alla famiglia del rivenditore. Rivenditori dispensati dall'obbligo della gestione personale.
In vigore dal 6 gen 1959
I commessi, coadiutori e rappresentanti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono equiparati, a tutti gli effetti, alle persone di cui agli .
Gli invalidi di guerra, le vedove e gli orfani di guerra, già titolari di rivendite al 30 settembre 1928, ancorchè il conferimento sia stato rinnovato con disposizioni successive; i concessionari vitalizi, nominati anteriormente alla data predetta, nonché i rivenditori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si avvalgono dell'opera di un commesso autorizzato, sono dispensati dall'obbligo della gestione personale dell'esercizio.
Visto, il Ministro per le finanze
PRETI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-100