Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 94
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia. Pene pecuniarie disciplinari.
In vigore dal 6 gen 1959
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia.
Pene pecuniarie disciplinari.
I provvedimenti previsti dagli della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'ispettorato compartimentale.
Resta salva la facoltà di disporre, nei casi più gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi.
La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza, viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione. In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.
La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il rivenditore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-94