Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 89

Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati.

In vigore dal 6 gen 1959
I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'Ispettorato compartimentale, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalità stabilite dalla Direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento. L'Ispettorato compartimentale stabilisce quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed alle cause, debbano essere addebitati in tutto od in parte al rivenditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-89

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo