Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 86

Comportamento verso il pubblico.

In vigore dal 6 gen 1959
I rivenditori debbono, nel servizio di vendita, usare modi cortesi, servire il pubblico con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, non rifiutare la vendita dei generi di monopolio di cui sono provvisti nè subordinarla a quella di altri prodotti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-86

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