Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 86
Comportamento verso il pubblico.
In vigore dal 6 gen 1959
I rivenditori debbono, nel servizio di vendita, usare modi cortesi, servire il pubblico con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, non rifiutare la vendita dei generi di monopolio di cui sono provvisti nè subordinarla a quella di altri prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-86