Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 81
Locali di vendita - Mostra dei prodotti.
In vigore dal 6 gen 1959
I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.
È obbligo dei rivenditori di mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne, quando il locale ne sia provvisto.
Nell'interno della rivendita debbono inoltre essere tenuti sempre ostensibili la licenza di esercizio e la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-81