Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 79
Verifica alle rivendite.
In vigore dal 6 gen 1959
I rivenditori sono soggetti, oltre al controllo esercitato dall'Amministrazione a mezzo dei propri funzionari, alla vigilanza della Guardia di finanza che, in qualunque momento, può praticare visite alle rivendite a norma del regolamento di servizio del Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-79