Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 74
Divieto di vendita di alcuni generi.
In vigore dal 6 gen 1959
Nelle rivendite è vietata la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio e di quelle merci che possono nuocere alla buona conservazione dei generi di monopolio.
La Direzione generale stabilisce quali siano i generi di cui è vietata la vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-74