Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 71
Orario delle rivendite.
In vigore dal 6 gen 1959
Il rivenditore deve osservare l'orario ed i turni di servizio fissati dall'Ispettorato compartimentale, sentita anche la categoria.
Il servizio nei giorni festivi è disimpegnato esclusivamente dalle rivendite di turno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-71