Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 70

Rappresentanza temporanea dei rivenditori.

In vigore dal 6 gen 1959
Il rivenditore tenuto all'osservanza della gestione personale può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione della rivendita nei seguenti casi: 1) per comprovata malattia; 2) per giustificati motivi di famiglia; 3) per servizio militare; 4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni. Il rappresentante deve essere designato dal rivenditore nella persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza, può essere designato un estraneo. La rappresentanza è concessa dall'Ispettorato compartimentale per il tempo strettamente necessario, e per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non può eccedere il limite di due anni entro un novennio. Il rappresentante esercita la rivendita in nome e per conto del rivenditore. Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore sono estese le disposizioni dell' e numeri 2) e 3) dell' della legge. Il servizio da lui prestato è improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta della rivendita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-70

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