Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 68
Appalto delle rivendite di particolare importanza.
In vigore dal 6 gen 1959
L'appalto delle rivendite di cui all' della legge è autorizzato dalla Direzione generale la quale stabilisce, nei modi previsti dal precedente , il sopracanone dovuto dall'appaltatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-68