Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 88

Rilievo di scorte per cambiamento di gestione.

In vigore dal 6 gen 1959
In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal precedessore tutti i generi che, nel momento della assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buone condizioni, purchè non ritenuti dall'ispettorato compartimentale eccessivi rispetto alla media delle vendite effettuate dall'esercizio. Per tali generi egli pagherà il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione. In caso d'inadempienza, non si fa luogo all'immissione in servizio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo. Qualora la rivendita venga chiusa, l'Ispettorato compartimentale può fare obbligo ad altri rivenditori di rilevare i generi esistenti, in relazione alle loro possibilità di smercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-88

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