Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 93
Cessazione della gestione.
In vigore dal 6 gen 1959
Il contratto d'appalto delle rivendite di prima categoria cessa:
1) per lo spirare del termine;
2) per la morte del titolare;
3) per la soppressione della rivendita;
4) per decadenza;
5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;
6) per disdetta da parte del titolare.
Le gestione delle rivendite di seconda categoria e di quelle speciali cessa per le cause di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e per revoca o rinuncia.
La gerenza provvisoria delle rivendite ha termine per i motivi previsti ai numeri 2), 3) e 4), per revoca o rinuncia, e per la definitiva assegnazione in appalto o in diretta gestione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-93