Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 93

Cessazione della gestione.

In vigore dal 6 gen 1959
Il contratto d'appalto delle rivendite di prima categoria cessa: 1) per lo spirare del termine; 2) per la morte del titolare; 3) per la soppressione della rivendita; 4) per decadenza; 5) per disdetta da parte dell'Amministrazione; 6) per disdetta da parte del titolare. Le gestione delle rivendite di seconda categoria e di quelle speciali cessa per le cause di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e per revoca o rinuncia. La gerenza provvisoria delle rivendite ha termine per i motivi previsti ai numeri 2), 3) e 4), per revoca o rinuncia, e per la definitiva assegnazione in appalto o in diretta gestione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-93

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