Art. 95 · Incameramento della cauzione.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo VI

Art. 95

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Incameramento della cauzione.

In vigore dal 6 gen 1959
L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore. Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-95