Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 51
Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.
L'aggiudicazione viene effettuata ad unico incarto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.
La Direzione generale ha facoltà di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.
L'offerta deve essere corredata a pena di nullità, della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.
L'aggiudicazione è condizionata all'accertamento da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneità al servizio a svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilità del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione, con perdita, in questo ultimo caso, del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.
Verificandosi deserzione o infruttuosità dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-51