Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 52
Rivendite aperte in via di esperimento - Soppressione Assegnazione definitiva.
In vigore dal 6 gen 1959
Rivendite aperte in via di esperimento. Soppressione.
Assegnazione definitiva.
Le rivendite ordinarie aperte in via di esperimento ai sensi degli possono essere soppresse in qualsiasi momento se i risultati conseguiti non siano soddisfacenti.
Verificandosi la vacanza della rivendita durante l'esperimento essa può essere tenuta in gerenza provvisoria fino allo scadere del triennio, al fine della sua classificazione ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo ove l'Ispettorato compartimentale non ritenga di far luogo alla ripetizione dell'asta o del concorso.
Il coadiutore, nominato a mente dell', il quale all'atto della vacanza della rivendita in esperimento abbia già titolo all'assegnazione diretta, può ottenere la gestione dello esercizio fino allo scadere del triennio di esperimento alle stesse condizioni del precedente titolare.
Allo scadere del triennio di attività, le rivendite in esperimento sono classificate e, a seconda che trattasi di rivendita di prima o seconda categoria, possono essere appaltate a trattativa privata ovvero assegnate direttamente allo stesso rivenditore o al coadiutore, che non abbia dato luogo a rilievi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-52