Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo I

Art. 8

Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori. Trasferimenti.

In vigore dal 6 gen 1959
Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori. Trasferimenti. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio. Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri. Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita. Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze. Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-8

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