Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo I
Art. 8
Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori. Trasferimenti.
In vigore dal 6 gen 1959
Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori.
Trasferimenti.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio.
Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri.
Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita.
Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze.
Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-8