Accordo
Art. 17
In vigore dal 18 ago 1956
Il Governo italiano assumerà le spese per la preselezione
professionale e sanitaria, il vitto, l'alloggio e il viaggio dei lavoratori italiani su territorio italiano.
Le spese riguardanti la Commissione tedesca e la sua attività,
le spese per il viaggio dei lavoratori italiani dal confine italiano al luogo di lavoro nonché le prestazioni fornite ai sensi dell' comma 2 sono anticipate dalla Bundesanstalt e fanno carico ai datori di lavori interessati mediante pagamento di una somma forfettaria; in questa somma è compreso un contributo per spese amministrative corrispondente a quello di 700 lire che allo stesso titolo verserà il lavoratore italiano all'atto della sua assunzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-17