Accordo

Art. 16

In vigore dal 18 ago 1956
I lavoratori italiani che desiderano farsi raggiungere dai familiari, possono inoltrare domanda, per ottenere l'assicurazione del rilascio del permesso di soggiorno a favore dei loro familiari, presso le Autorità della Polizia degli stranieri qualora esibiscano un attestato ufficiale circa la disponibilità di un alloggio adeguato alla composizione della famiglia. Tali Uffici esamineranno benevolmente le domande e decideranno in merito nel più breve tempo possibile. Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei riguardi dei lavoratori menzionati nell'. La Commissione tedesca comunicherà al Ministero del Lavoro i nomi dei familiari cui l'Autorità della Polizia, degli stranieri hanno assicurato il rilascio del permesso di soggiorno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-16

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