Accordo
Art. 13
In vigore dal 18 ago 1956
La procedura per il reclutamento ed il collocamento stabilita, nel presente Accordo viene applicata anche quando nelle richieste di lavoro (, comma 1) i datori di lavoro tedeschi richiedono nominativamente lavoratori italiani, in base a rapporti personali.
Per comprovare l'idoneità professionale è però sufficiente la presentazione alla Commissione tedesca dell'attestato della preselezione professionale ai sensi dell' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-13