Accordo

Art. 5

In vigore dal 18 ago 1956
Il Ministero del Lavoro prende le misure necessarie per far conoscere le offerte di lavoro; raccoglie le relative domande degli aspiranti e si occupa della preselezione professionale e sanitaria. Il Ministero del Lavoro presenta i candidati alla Commissione tedesca. Non saranno presentati i candidati per i quali il certificato penale indica condanne diverse da quelle di lieve entità ed i candidati noti alle Autorità di polizia per ripetuto comportamento asociale. Il Ministero del Lavoro rilascia un attestato del risultato dell'esame professionale ed un attestato del risultato dell'esame medico secondo i modelli bilingui figuranti agli allegati 1 e 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-5

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