Accordo

Art. 2

In vigore dal 18 ago 1956
Il reclutamento ed il collocamento di lavoratori per la Repubblica federale è di competenza da parte italiana del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (qui appresso denominato Ministero del Lavoro) e da parte tedesca della Bundesanstalt fuer Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (qui appresso denominata Bundesaustalt). A questo fine le due Autorità agiscono in collaborazione; esse cercheranno di sollecitare, nonché di semplificare - per quanto sembri opportuno e possibile nel quadro delle disposizioni del presente Accordo - la procedura di reclutamento e collocamento stabilita nell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-2

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