Accordo
Art. 1
In vigore dal 18 ago 1956
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il
collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di
Germania.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania nel desiderio di approfondire e di stringere sempre più nell'interesse reciproco le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarietà europea, nonché di consolidare i legami d'amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera ed un pieno sfruttamento delle possibilità di produzione, nella convinzione che questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.
Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso denominato Governo Federale), qualora constati una penuria di mano d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione di lavoratori di cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le professioni o gruppi di professioni nonché il fabbisogno numerico approssimativo di mano d'opera.
Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di massima, vede la possibilità di soddisfare tale fabbisogno.
In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano
sull'entità, sulle professioni o gruppi di professioni ed eventualmente sull'epoca in cui devono Svolgersi le operazioni di reclutamento ed il collocamento dei lavoratori di cittadinanza italiana nella Repubblica federale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-1